Che si parli dei fenomeni tutelati dal diritto industriale, in particolare delle invenzioni industriali (prodotti o procedimenti industriali con le caratteristiche per essere brevettati) o dal diritto d’autore (opere testuali, visive, musicali, software ecc.) comunque avremo una netta divisione, in questa tutela, fra diritti morali e diritti di sfruttamento economico.
Mentre i diritti morali sono semplici da attribuire – dei diritti morali è titolare, sempre, il creatore o i creatori del bene tutelato, che sia una invenzione o un romanzo – per i diritti di sfruttamento economico non è sempre immediato individuarne il titolare.
Anche per i diritti di sfruttamento economico la regola generale è che il loro titolare è il creatore o i creatori del bene ma possono esserci delle eccezioni, al verificarsi delle quali la legge individua un titolare diverso cui attribuire i cosiddetti diritti economici su un bene di diritto industriale o su un’opera. Nel presente articolo ci occuperemo di due eccezioni accomunate dalla posizione particolare coperta dal creatore del bene al momento della creazione, ovvero della creazione del dipendente e della creazione del collaboratore.
Quando il dipendente crea qualcosa
Nella vita di un’azienda può accadere che un dipendente crei qualcosa suscettibile di tutela da parte del diritto. Può capitare in una azienda manifatturiera, con un dipendente che inventa un nuovo prodotto o procedimento industriale, ed è pressoché certo per quelle imprese che si occupano di sviluppare software (come core business o come parte dei servizi o prodotti che offrono) o di fornire servizi di marketing o, comunque, di comunicazione.
Nel momento in cui un dipendente crea qualcosa che può essere tutelato è importante, sia per il lavoratore che per l’azienda, capire in capo a chi sorge la possibilità di chiedere la tutela e di esercitare i diritti di sfruttamento economico che ne derivano e la risposta dipende dalle precise circostanze e dalla natura di quanto creato; se tutelabile con il diritto industriale o con il diritto d’autore.
Il dipendente pagato per creare vs. il dipendente non pagato per creare
La casistica più semplice è quella del dipendente la cui prestazione lavorativa prevede da contratto (perché connaturato alle sue mansioni o perché espressamente previsto) l’attività creativa. Può trattarsi di ingegneri stipendiati per progettare macchinari, di pubblicitari pagati per scrivere testi promozionali ecc.
In questi casi la retribuzione che il datore di lavoro corrisponde al dipendente si intende comprendente anche la retribuzione dell’attività creativa cosicché le invenzioni o le opere create dal dipendente sono liberamente sfruttabili dal datore di lavoro senza bisogno del consenso del dipendente, il quale non avrà titolo a chiedere retribuzione ulteriore rispetto a quella che già percepisce.
Qualora il dipendente, invece, non sia pagato per, o anche, la sua attività creativa potranno aversi circostanze in cui i diritti di sfruttamento apparterranno comunque al datore di lavoro e casi in cui, invece, apparterranno al lavoratore.
Con riguardo all’opera tutelata dal diritto d’autore, il diritto di sfruttamento economico delle opere create dal dipendente nello svolgimento delle sue mansioni – e quindi correlate alla natura delle mansioni stesse – si considera ricadere sempre in capo al datore di lavoro, senza riconoscimento di diritti al dipendente oltre la sua normale retribuzione, anche se quest’ultimo non è specificamente pagato per l’attività creativa. L’attività creativa e le opere che ne derivano vengono, in un certo senso, assorbite all’interno delle mansioni per cui il dipendete è pagato. Questo vale per ogni tipo di opera e in particolare, nel senso che la Legge sul Diritto d’Autore le cita espressamente (artt. 12-bis, 12-ter), per i software e le banche dati. Per opere che, pure afferenti all’attività del lavoratore e dell’azienda, vengono create nel tempo libero del dipendente, quindi fuori dal rapporto di lavoro, i diritti di sfruttamento economico spettano al dipendente secondo in accordo alla regola generale.
Con riguardo all’invenzione del dipendente, i diritti economici della stessa – a partire dal diritto a chiederne la brevettazione – spettano al datore di lavoro quando l’invenzione viene alla luce all’interno dell’attività aziendale, attiene all’attività dell’azienda ed è stata creata partendo, o con il supporto, di spunti e mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro (la cosiddetta invenzione d’azienda).
Nel caso, invece, che l’invenzione sia stata realizzata fuori dall’ambito aziendale, ma rientri comunque nel campo di attività dell’azienda (la cosiddetta invenzione occasionale), il datore di lavoro avrà un diritto di opzione sul suo sfruttamento, nel caso in cui il dipendente non intendesse o non fosse in grado di sfruttarla autonomamente (art. 64 Codice della Proprietà Industriale).
L’equo premio
L’equo premio è l’indennizzo previsto dal diritto a favore del dipendente creatore di una invenzione di azienda per il passaggio automatico dei diritti di sfruttamento economico di questa al datore di lavoro.
L’equo premio viene calcolato tenendo conto di diversi parametri afferenti al valore dell’invenzione per l’azienda e all’eventuale contributo da questa dato per la realizzazione dell’invenzione.
Non esiste nel nostro ordinamento un sistema di origine giuridica per il calcolo dell’equo premio ma diverse formule, applicate dai giudici nelle sentenze chiamate a dirimere divergenze sul tema fra dipendenti e datori di lavoro, hanno acquisito una certa autorità giurisprudenziale. Fra queste la più celebre e applicata in Italia è la formula tedesca, adoperata dal Ministero Federale del Lavoro Tedesco dal 1959.
Questa formula tiene conto del vantaggio economico conseguito dall’impresa (sia in termini di fatturato che di risparmio) dall’utilizzo dell’invenzione e dell’apporto alla realizzazione della invenzione fornito sia dal dipendente inventore che dall’azienda e combina una percentuale del primo fattore con un indice che indica l’apporto effettivo del dipendente per trarre la somma finale spettante a quest’ultimo. Nel caso l’invenzione sia stata creata da più dipendenti l’equo premio resta unico e viene diviso fra i diversi inventori.
Nel caso delle invenzioni occasionali, la determinazione del prezzo dovuto dal datore al dipendente si determina seguendo le normali regole di mercato. Questo in quanto il datore si pone, nei confronti dell’invenzione, come un potenziale licenziatario fra i tanti, solo con il diritto di essere preferito agli altri a parità di prezzo. Tuttavia, l’art. 64, comma 3, Codice della Proprietà Industriale stabilisce che da questo prezzo va dedotto il valore degli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione.
Le invenzioni e le creazioni all’interno dei rapporti di commissione
Un caso particolare è quello delle creazioni che sorgono in corso di un rapporto di lavoro autonomo. In questi casi non sussiste un rapporto di subordinazione fra il committente e il commissionario (o prestatore d’opera) e si può ritenere, quindi, che i diritti, compresi quelli di sfruttamento economico, relativi all’invenzione o all’opera restino in capo al lavoratore autonomo.
In verità la giurisprudenza prevalente ha precisato da tempo, in mancanza di una previsione legislativa generale, come il diritto di sfruttamento economico dell’invenzione o dell’opera realizzata dal lavoratore autonomo sorga direttamente in capo al committente nell’evenienza in cui scopo del contratto fosse proprio la realizzazione dell’opera o dell’invenzione.
Rimaneva dubbia, invece, la titolarità del diritto di sfruttamento di quelle invenzioni e opere sorte in relazione al contratto di commissione, o prestazione d’opera, ma non oggetto espresso del contratto stesso (ad esempio un software sviluppato dal lavoratore autonomo per meglio svolgere i calcoli oggetto del contratto). A risolvere la questione è intervenuta la L. 81/2017, cosiddetto Jobs Act degli Autonomi, la quale ha precisato, all’art. 4, come i diritti economici relativi ad apporti originali (comprendenti le opere protette dal diritto d’autore) e invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto di lavoro che non ha l’attività inventiva come oggetto restano in capo al lavoratore autonomo.
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di vedere, il diritto stabilisce dei casi in cui il diritto di sfruttamento economico di una invenzione o di un’opera sorge direttamente non in capo al suo creatore ma al datore o committente di questi, tuttavia si tratta di casi molto circostanziati e che richiedono, di volta in volta, di verificare l’esatto oggetto del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.
Di conseguenza, il consiglio con cui voglio chiudere questo articolo è di fare sempre molta attenzione, quando si assume o si ingaggia qualcuno per una mansione o un lavoro che può portare alla creazione di qualcosa suscettibile di tutela, di inquadrare bene, prima che sorga il rapporto, quali creazioni potrebbero venire alla luce e di scrivere con attenzione i contratti di conseguenza, in modo da essere certi di risultati titolari dei relativi diritti economici e assicurarsi che il passaggio sia automatico e privo di inciampi.
Al tempo stesso, e a parti invertite, se ci viene proposta una assunzione o commissionato un lavoro che può portare alla creazione di qualcosa è importante che il contratto sia scritto bene in modo da tutelare al meglio la propria autonomia creativa e i relativi diritti.
