Diritto d’autore in Internet, un ambiente complesso
Internet, per la maggior parte di noi, è l’ambiente più complesso dove districarsi quando si arriva a parlare di diritto d’autore. Infatti, la rete pullula di opere tutelate dal diritto d’autore che possono essere copiate e riprodotte altrove con grande facilità.
Basti pensare alla quantità immane di testi presenti (dal tweet all’articolo di giornale, passando per i post tipo questo) che sono tutti, dai più elementari ai più complessi, coperti dal diritto d’autore, in quanto frutto della creatività di qualcuno, e che possono essere riprodotti semplicemente con la funzione di copia e incolla e riproposti in altri spazi della rete.
Questa enorme quantità di opere tutelate e la semplicità della loro riproduzione presentano un problema non banale per chiunque sia attivo nel web. Da una parte le dinamiche comunicative di Internet, soprattutto del cosiddetto Internet 2.0, vivono di condivisione e riproposizione di contenuti altrui e, dall’altro lato, la riproduzione non autorizzata di un’opera, anche se presente in Internet, costituisce un illecito civile e, date le giuste condizioni, penale.
Premesso tutto questo, come muoversi quando si incrocia un contenuto in Internet che si vorrebbe riutilizzare, magari integrandolo in qualcosa di nostra creazione come una pagina internet, un articolo per una testata online, un post su un nostro blog o su un social network?
A venirci in aiuto è il link.
Premesse concettuali
Tuttavia, prima di spiegare come funzioni il link in Internet rispetto al diritto d’autore è necessario fare una breve premessa sul diritto di riproduzione e sulla sua violazione.
Il diritto di riproduzione è il principale diritto di natura economica che un autore può esercitare sulla sua opera e, come insegna l’art. 13 della L. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore), “ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.
In sintesi, in virtù del diritto di riproduzione solo l’autore può creare nuove copie dell’opera, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo. L’autore o i soggetti da questo autorizzati, come ad esempio l’editore al quale il romanziere concede licenza sul proprio romanzo perché lo pubblichi e ne metta in commercio le copie.
Premesso questo è di immediata comprensione come la violazione del diritto di riproduzione consista nella creazione di una nuova copia dell’opera senza il consenso preventivo dell’autore.
L’importanza del diritto di riproduzione è data dal fatto che solo controllando la proliferazione di copie dell’opera è possibile ottenerne il beneficio economico sperato. Se fosse lecito per chiunque creare copie di un’opera altrui senza il suo consenso il mercato di quell’opera si assottiglierebbe.
Per riprendere l’esempio di cui sopra, se chiunque potesse liberamente creare copie di un romanzo altrui perché un lettore interessato dovrebbe pagare il prezzo di copertina all’autore e al suo editore quando potrebbe comprare lo stesso romanzo a un prezzo inferiore da qualcun altro o, addirittura, averlo gratis?
La riproduzione illecita, quindi, ha un duplice nefasto effetto: rende l’opera disponibile al pubblico attraverso canali alternativi dai quali l’autore non ricava profitto e sottrae utenza al canale gestito dall’autore.
Fatti nostri questi concetti torniamo a Internet e vediamo come vi si applicano.
La liceità del link
Riprodurre un’opera in Internet significa renderla disponibile su di un sito, quale che sia esattamente la forma e il mezzo utilizzati. L’opera potrebbe essere un testo su una pagina web, un post in un social network, un video in una piattaforma di contenuto multimediali o altro ma in ogni caso assumerà, da un punto di vista tecnico, l’aspetto di una risorsa inscritta nel codice che forma il sito e sarà, salvo casi particolari, accessibile da parte di chiunque raggiunga l’indirizzo del sito o della pagina web che la ospita.
Non esiste, quindi, un discorso di copie dell’opera, in Internet ma, semmai, un discorso di reperibilità. L’autore sceglie i siti dove rendere disponibile l’opera e vi crea altrettante copie che chiunque può liberamente raggiungere attraverso il proprio browser. Un esempio tipico è quello dell’articolo di giornale dell’opinionista, che può essere raggiungibile sia sul sito del giornale per il quale lavora sia sul proprio blog personale.
Riprodurre un’opera presente in Internet, quindi, significa creare una copia di quell’opera che sia disponibile da un sito diverso da quello (o quelli) scelto dall’autore. Tecnicamente, si considera riproduzione quando l’opera (che, come abbiamo visto, assume l’aspetto di una risorsa) o una sua parte viene copiata nel codice di un altro sito cioè, come si dice altrimenti, ripubblicata.
Ripubblicando senza consenso l’opera altrui si produce anche in Internet il duplice effetto di creare un canale per la fruizione dell’opera dal quale l’autore non guadagna niente e, al tempo stesso, sottrarre utenza ai siti dove l’opera è legittimamente disponibile.
Il link interviene proprio su questo aspetto per rendere possibile la riproposizione di opere altrui senza violare il diritto dei loro autori. Negli ambienti ipertestuali, come Internet, il link è un collegamento fra ipertesti differenti che assume l’aspetto di un elemento grafico (una parola di testo, oppure un pulsante) sull’ipertesto di partenza che il fruitore può attivare per passare direttamente all’ipertesto di destinazione.
In Internet i link servono a passare direttamente fra siti web differenti o fra diverse pagine e/o risorse dello stesso sito e la creazione di un link non comporta la riproduzione, sul sito di partenza, di parti del sito di destinazione.
Il link, infatti, è un semplice reindirizzamento che porta l’utente direttamente al sito indicato, facendogli lasciare il sito di partenza. Questo significa che creare un link diretto verso il sito o pagina web che ospita un’opera non comporta la ripubblicazione di questa sul sito di partenza e, pertanto, si tratta di una attività pienamente lecita.
Dopotutto, il link non crea un nuovo canale di fruizione dell’opera, concorrente con quella originale, ma semplicemente attira e convoglia traffico verso il sito dove l’opera è legittimamente presente.
Anche la Corte di Giustizia Europea, con una serie di pronunce a far data dal 2014, ha stabilito la piena legittimità del link ipertestuale in quanto mezzo che non lede il diritto d’autore.
L’unica eccezione alla legittimità del link è quando questi viene usato per eludere restrizioni poste al sito che ospita l’opera tutelata. In Internet non è insolito che un sito permetta l’accesso e la fruizione delle opere ivi presenti soltanto a chi vi si registra ed eventualmente paga una somma di denaro. È il caso, ad esempio, di quasi tutti i siti di servizi video in streaming.
Un link che conduca direttamente all’opera conservata su un sito sottoposto a restrizioni, consentendo così di aggirarle, violerebbe il diritto alla riproduzione del suo autore perché, pur non ripubblicando l’opera su un altro sito, creerebbe comunque un nuovo canale di fruizione che consentirebbe a un pubblico nuovo, non sottoposto alle restrizioni decise dall’autore, di fruire dell’opera, producendo gli effetti negativi visti sopra.
L’embedding, un’alternativa più funzionale
Se lo scopo è semplicemente di indirizzare l’utenza del proprio sito verso opere altrui, il link ipertestuale è uno strumento sufficiente e, come abbiamo visto, perfettamente lecito. Tuttavia, un soggetto che in Internet richiama l’opera altrui potrebbe non avere interesse a semplicemente indirizzarvi il proprio pubblico ma, bensì, di integrarla nel proprio sito.
Per ottenere questo effetto, di integrare un’opera o parte di questa in un sito diverso senza violare il diritto di riproduzione, si ricorre all’embedding: una tecnica informatica che consiste nel creare un collegamento fra un sito e il contenuto di un diverso sito sotto forma – a seconda dei casi – di un’anteprima o di un elemento completamente funzionale.
Gli esempi più comuni che si possono incontrare sono i tweet di Twitter o i video di YouTube. Nel caso dei tweet l’embedding permette di visualizzare su una pagina web uno specifico tweet che il visitatore può leggere rimanendo nella pagina oppure cliccare per essere reindirizzato alla piattaforma Twitter.
Nel caso dei video di YouTube l’embedding permette di visualizzare un video specifico con una versione compatta del riproduttore di YouTube, con la possibilità di visionare il video direttamente sulla pagina di partenza oppure di farsi reindirizzare alla piattaforma YouTube.
L’embedding, al pari del link ipertestuale, non comporta la riproduzione dell’opera nel codice del sito di partenza ma grazie alla sua natura più complessa è come se aprisse una “finestra” nel sito di partenza che affaccia sul sito di arrivo, permettendo di visualizzare, e a volte interagire, con i contenuti di quest’ultimo.
Anche l’embedding è stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Europea che ne ha accertato la liceità in quanto, similmente al link, non crea un nuovo canale di fruizione dell’opera ma semplicemente crea un reindirizzamento al luogo dove l’opera è conservata; anche se l’utente vi interagisce attraverso la “finestra” dell’embedding.
L’eccezione, gli articoli di giornale
L’utilizzo del link ipertestuale e dell’embedding è un metodo sicuro per poter in Internet fare riferimento a e riportare opere altrui senza violare il relativo diritto d’autore. Tuttavia, esiste un’eccezione rilevante a questa regola generale e riguarda gli articoli delle testate online.
La possibilità, attraverso lo strumento tecnico dell’embedding, di creare collegamenti ipertestuali in grado di offrire un’anteprima del contenuto della pagina di destinazione ha, negli anni, portato a un fenomeno che ha interessato gli editori di giornali.
Il fatto che un potenziale lettore, trovando un collegamento a un articolo di giornale (solitamente sui social o sui motori di ricerca), possa leggerne il titolo, un breve estratto e spesso visualizzare anche una foto di accompagnamento comporta alle volte che si accontenti di questa anteprima, senza seguire il collegamento fino al sito del giornale.
Poiché i sistemi di remunerazione dei giornali richiedono spesso l’accesso diretto alla pagina del loro sito gli editori hanno lamentato una riduzione dei loro guadagni, accusando i social network e i motori di ricerca di sfruttare i loro articoli per aumentare il proprio traffico (e di conseguenza i propri guadagni). Dopo una discussione lunga e serrata, il legislatore europeo è intervenuto in occasione della direttiva UE 2019/790, detta Direttiva Copyright, che all’art. 15 ha precisato la possibilità per gli editori di giornali di far valere il proprio diritto di riproduzione nei confronti dei prestatori di servizi della società dell’informazione che utilizzino online i loro articoli.
L’espressione “prestatori di servizi della società dell’informazione” serve a indicare con una definizione sola i due tipi di soggetti che questa norma intende colpire: i social network e i motori di ricerca, ai quali viene inibita, sostanzialmente, la libera utilizzazione di anteprime embedded degli articoli di giornale, in quanto l’articolo 15 è chiaro nell’escludere dalla propria applicazione i semplici collegamenti ipertestuali (cioè i link).
Lo scopo dell’articolo è spingere i gestori di social network e di motori di ricerca a trovare un accordo con gli editori di giornali europei per continuare a utilizzare collegamenti dotati di anteprima dei loro articoli; autorizzazione che gli editori, come era atteso, stanno concedendo dietro pagamento.
Fortunatamente, questa eccezione alla liceità del collegamento tramite embedding, che meritava di essere richiamata, comprime unicamente i diritti dei prestatori di servizi della società dell’informazione e, come precisa sempre l’articolo 15, non trova applicazione nei confronti dell’utilizzo degli articoli di giornale da parte dei privati o dell’utilizzo non commerciale.
Pertanto, i singoli utenti di Internet e le associazioni non commerciali che operano sulla rete possono utilizzare collegamenti embedded verso articoli di giornale lecitamente ma si raccomanda prudenza nel momento in cui si volesse fare un suo commerciale estensivo di questi collegamenti, prima di ritrovarsi – nonostante le dimensioni certamente lontane da quelle di Facebook o Google – a essere citati da un editore per violazione del proprio copyright (e ricordandosi che, comunque, con un semplice link non si rischia niente).
