I Diritti del Cinema

Le opere della Settima Arte, i film, sono nettamente diversi rispetto alle opere delle arti tradizionali che il Diritto d’Autore è stato chiamato a proteggere agli albori della sua storia.

Laddove un libro, ad esempio, è frutto del lavoro di un unico autore che padroneggia e si muove in un unico ambito artistico, la letteratura, adoperando un unico set di regole, la grammatica, un film è la somma di più parti, ognuna frutto dell’opera di un diverso autore ed afferente a più ambiti artistici.

Concorrono a creare un film la sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore, la colonna sonora composta ed eseguita sotto la guida di un compositore, le interpretazioni di attori guidati da un regista, il quale si occupa anche di decidere come riprendere le diverse scene che comporranno il film e di coordinarne il montaggio (operazione, questa, demandata a un altro soggetto ancora: il montatore). Il film, insomma, è il classico esempio di somma che trascende le parti ed è un’opera per la quale avere un pluralità di autori non è, come invece per un libro, l’eccezione, ma la norma.

La comparsa del cinema ha richiesto ai diversi legislatori di adeguare le varie normative sul Diritto d’Autore per comprendere e assicurare tutela a questa nuova forma artistica e ai suoi operatori. In questo articolo vedremo, in sintesi, la soluzione offerta dal legislatore italiano.

Il Film: opera composta e attribuzione dei diritti

L’Opera Cinematografica, come viene denominata all’art. 44 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941 o LdA), viene considerata, quindi, un’opera composta.

Per Opera Composta si intende l’opera formata unendo diversi contributi creativi che, seppur dotati di una loro autonomia, sono difficilmente separabili fra loro in quanto organicamente organizzati per realizzare l’opera composta. Gli autori delle singole parti organicamente unite nell’opera composta sono considerati coautori di quest’ultima.

Riconosciuta la natura composta dell’Opera Cinematografica, il legislatore, attraverso la LdA, ne individua i coautori ne l’autore del soggetto (cioè la sinossi del film, comunemente detto soggettista), l’autore della sceneggiatura (comunemente detto sceneggiatore), l’autore delle musiche (comunemente detto compositore) e il direttore artistico (comunemente detto regista).

Come abbiamo visto prima, ci sono altre figure che concorrono con la propria attività creativa alla creazione del film (gli attori, lo scenografo, il costumista, il montatore, il direttore alle luci, l’addetto agli effetti speciali ecc.), eppure sono queste le quattro che il legislatore ritiene preminenti e alle quali quindi riconosce, dichiarandoli coautori, la titolarità dei diritti morali sull’opera (LdA Art. 44).

Sono il soggettista, lo sceneggiatore, il compositore e il regista, pertanto, che devono necessariamente essere indicati quali autori dell’opera cinematografica, che possono impedirne modifiche lesive della dignità loro e dell’opera ed esercitare gli altri diritti morali che conseguono alla paternità dell’opera.

Nota: Può accadere, nel processo che porta alla creazione di un film, che più persone si avvicendino in uno di questi ruoli, oppure che lo svolgano contemporaneamente apportando contributi non marginali. In questi casi tutti i soggetti che hanno rivestito uno dei ruoli sopra indicati vengono considerati co-autori. L’esempio più frequente è quello della sceneggiatura scritta a più mani e, quindi, con più persone accreditare come sceneggiatori. In questo caso i co-sceneggiatori devono ugualmente considerarsi co-autori dell’opera cinematografica, assieme al regista, al soggettista e al compositore.

Tuttavia, non sono questi soggetti ad esercitare i diritti di sfruttamento economico del film. La LdA, quando si tratta di opere cinematografiche, separa ex lege le due categorie di diritti (morali ed economici) e statuisce che titolato a sfruttare economicamente il film è il produttore (LdA art. 45).

In questo il legislatore ha voluto adeguare la normativa al funzionamento dell’industria cinematografica, dove la prassi è che i capitali per la produzione di un film vengano forniti dal produttore (solitamente un soggetto giuridico: la casa di produzione).
Poiché è il produttore ad assumersi il rischio di impresa legato al film (giacché se questo non guadagna abbastanza da coprire i costi è il produttore a rimetterci) è sempre lui che si preoccupa di gestire economicamente il film in modo che frutti il più possibile. Sempre lui, di conseguenza, incamera gli eventuali profitti del film, a compenso della propria attività.

Riconoscendogli la titolarità del diritto di sfruttamento economico, la legge assicura al produttore di poter esercitare in piena legittimità tutte quelle operazioni necessarie per svolgere i propri compiti, senza dover prima ottenere questi diritti dagli autori (come invece avviene ad esempio nell’editoria) passaggio che, in presenza di ben quattro coautori ex lege, rischierebbe di complicare la vita all’industria stessa.

Il produttore, quindi, può decidere come riprodurre, distribuire, pubblicizzare il film e, in generale, come sfruttarlo economicamente, ad esempio concedendo licenze per adattamenti in altri media (romanzi, videogiochi, fumetti ecc.) o per la produzione di accessori o giocattoli correlati al film (il famoso merchandising). Il produttore, può, inoltre, apportare alle opere dei quattro coautori le modifiche necessarie per assicurarne l’adattamento cinematografico (cioè l’unione in un’opera filmica funzionale) (LdA art. 47).

Il diritto di sfruttamento economico del film, come per gli altri tipi di opera, ha una durata che tiene conto della durata della vita dell’autore. Sussistendo diversi autori, la LdA, all’art. 32, stabilisce che il diritto si estinguo trascorsi 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti: regista, sceneggiatore e compositore. Non viene considerato il soggettista, comunque co-autore del film. Una spiegazione di questa scelta può trovarsi nel fatto che, spesso, il soggetto non viene creato appositamente per l’opera cinematografica ma consiste in un’opera pre-esistente, spesso un libro o un’opera teatrale, dotata di una “esistenza giuridica” propria e separata da quella del film che ne viene tratto.

Bilanciamento dei diritti

Il diritto di sfruttamento economico attribuito dal legislatore al produttore, tuttavia, non è assoluto. Oltre a incontrare i normali limiti imposti al diritto di sfruttamento economico dell’opera dal diritto morale, i diritti economici del produttore vengono dalla Legge d’Autore limitati nella misura necessaria a offrire una garanzia minima degli interessi economici dei co-autori, attraverso una serie di diritti economici autonomi che vengono loro riconosciuti.

Gli articoli da 46 a 49 della LdA dispongono al riguardo:

  • Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica (il compositore e gli altri soggetti che contribuiscono alla creazione delle musiche e canzoni inserite nel film, autori dei testi, cantanti, musicisti) hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera, un compenso separato per le loro creazioni integrate nel film;
  • Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico (soggettista, sceneggiatore e regista), qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, a ricevere un ulteriore compenso quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore. Le forme ed entità del compenso vanno stabilite con accordi conclusi dalle rispettive associazioni di categoria;
  • in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore (espressione che darebbe a intendere che il diritto a diffondere domesticamente il film debba essere concesso a parte dal produttore, ma solitamente lo si fa rientrare nell’insieme dei diritti di sfruttamento economico che gli sono già riconosciuti), spetta agli autori un equo compenso, a carico dei soggetti emittenti, per ciascuna utilizzazione del film a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite (le “messe in onda”). Si tratta di un diritto non rinunciabile;
  • Gli autori conservano il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio del film a seguito di accordi conclusi dal produttore con i soggetti che si occupano del noleggio (disposto dall’art. 18, comma 5, LdA)
  • per le utilizzazioni dell’opera cinematografica diverse dalla diffusione e dal noleggio, agli autori spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Si tratta di un diritto non rinunciabile;
  • Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche espresse originariamente in lingua straniera spetta un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi (autori dei dialoghi italiani). Si tratta di un diritto non rinunciabile;
  • Gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di sfruttamento economico riconosciuti al produttore.

Oltre alle limitazioni ora indicate, l’art. 50 LdA introduce un importante limite temporale e condizionato ai diritti economici del produttore. Infatti, se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori del film tornano in possesso dei diritti di sfruttamento economico dello stesso.

Questa norma serve ad impedire che il produttore – indicato dalla legge quale titolare dei diritti di sfruttamento economico in quanto soggetto che più degli altri dovrebbe impegnarsi per completare, distribuire e far fruttare il film – possa danneggiare gli autori con la propria inattività o, peggio, sfruttare la propria inattività quale strumento di pressione per costringere gli autori ad accettare condizioni contrattuali più svantaggiose.

I diritti dei soggetti non autori

Come anzidetto, i soggetti indicati dalla legge come co-autori del film non sono gli unici che contribuiscono alla sua creazione. La lista di figure artistiche, tecniche o comunque creative che forniscono un contributo più o meno essenziale sarebbe lunga, molto più degli esempi qui fatti.

La maggior parte di loro non viene considerata dalla Legge sul Diritto d’Autore e la remunerazione dei loro sforzi e la tutela dei loro diritti trova copertura in leggi speciali, contratti collettivi, accordi fra associazioni di categoria o, in mancanza d’altro, negli accordi contrattuali stipulati fra il singolo soggetto (persona fisica o giuridica che sia) e il produttore.

Alcuni di questi soggetti, invece, vengono considerati dalla Legge sul Diritto d’Autore che riconosce loro un parziale diritto di sfruttamento economico del film, nei limiti in cui la proiezione, noleggio o comunque fruizione del film comporta una contestuale fruizione della loro opera o prestazione. Più esattamente:

  • il produttore di fonogrammi (editore musicale), i cantanti e i musicisti che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi;
  • gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini, le cui performance vengono registrate, conservano, in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di opere cinematografiche, il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Questa norma si applica sia alle performance eseguite specificamente per la creazione del film oppure registrate in altra occasione (ad esempio registrazione di uno spettacolo dal vivo) e inserite nel film. Ogni patto contrario è nullo;
  • Gli attori ed altri interpreti che svolgono un ruolo rilevante nel film, anche se da comprimario (quindi non solo i protagonisti, ma escludendo le comparse) spetta un equo compenso per ogni utilizzazione dell’opera cinematografica, a carico di chi ne sfrutta i diritti economici o del noleggiatore (in caso il film sia oggetto di un accordo di noleggio). Si tratta di diritto non rinunciabile;

Agli interpreti principali di un film, inoltre, viene riconosciuto il diritto morale a vedere il loro nome associato al film e impiegato nella comunicazione al pubblico (ad esempio, nei cartelloni pubblicitari oppure indicato sulle copertine delle copie per uso domestico).

Conclusioni

Si conclude qui questo nostro breve excursus nel campo dei diritti cinematografici. Come si è potuto vedere, la Legge sul Diritto d’Autore ha tenuto conto, nel regolare l’attribuzione dei diritti relativi all’opera cinematografica e i diritti dei soggetti che partecipano alla sua creazione, della natura dell’industria e cercato di offrire le garanzie maggiormente sentite e necessarie, allo scopo di raggiungere un buon equilibrio fra semplicità, per non rendere troppo onerosa e ingessata la produzione di un film, e tutela dei singoli autori e creativi coinvolti.

Tuttavia, molti aspetti restano ancora fuori dalla Legge sul Diritto d’Autore, oppure vanno estratti da questa attraverso il ricorso ad altre norme, all’interpretazione giurisprudenziale e, alle volte, a come in concreto queste norme vengono applicate. Soprattutto il rapporto tra diritti cinematografici e lo streaming, la più moderna e ormai quasi predominante forma di fruizione delle opere cinematografiche, meriterebbe un approfondimento.

Così come meriterebbe un approfondimento il sistema e le logiche attraverso le quali i compensi ricavati attraverso lo sfruttamento di un film vengono effettivamente raccolti e distribuiti fra i vari soggetti interessati.

Di questi argomenti mi riservo di scrivere in articoli futuri che collegherò poi a questo. Quindi a presto, sperando che quanto qui riassunto vi sia risultato utile o interessante.

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