Il post di oggi prende spunto da una causa che ha visto contrapporsi, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, Niantic Inc., lo sviluppatore di Pokémon GO, e Daniel & Mayer S.r.l., etichetta di moda milanese. Il primo grado si è concluso con la pubblicazione della sentenza n. 1964/2020 il 3 marzo scorso.
Si tratta di una causa che ho avuto modo di seguire da vicino poiché Daniel & Mayer S.r.l. è stata assistita in giudizio dagli avvocati dello Studio Legale Parini Andreolini Cupido, con cui collaboro, e mi sono occupato personalmente di parte della ricerca in fatto e in diritto che si è resa necessaria, oltre ad aver dato il mio contributo alla redazione degli atti.
La causa
I fatti di causa, in sintesi, sono i seguenti.
D&M ha commissionato, anni fa, la decorazione della saracinesca di un proprio punto vendita con un murale, rappresentante una donna vestita elegantemente e intenta a reggere un drink.
Nel 2016, a seguito del lancio del famoso videogioco Pokémon GO, D&M ha scoperto che la propria saracinesca era diventata uno dei tanti PokéStop del gioco, identificato con la foto del suo murale e il nome “donna ubriaca“.
D&M ha fatto richiesta a Niantic di eliminare il PokéStop, poiché violazione del copyright che D&M – in quanto committente – detiene sull’opera, nonché di risarcirla del danno causato dallo sfruttamento indebito dell’opera stessa (protrattosi per circa sei mesi).
Niantic ha adempiuto alla richiesta di eliminare il PokéStop ma ha rigettato la richiesta di risarcimento, sostenendo di non poter essere considerata responsabile per contenuti, quali sono le immagini e i nomi identificativi dei PokéStop, inseriti nel videogioco dai giocatori.
D&M ha quindi portato la questione avanti il Tribunale di Milano.
La neutralità dell’hosting provider
Niantic ha difeso la propria tesi di non dovere niente a D&M, per l’uso non autorizzato che è stato fatto in Pokémon GO del murale “donna ubriaca“, richiamando l’art. 16 del D.Lgs 70/2003. Questo Decreto Legislativo è stato l’atto con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e l’art. 16 del D.Lgs 70/2003 è quello che ha introdotto nell’ordinamento italiano il contenuto dell’art. 14 della Direttiva, cioè il principio della neutralità dell’hosting provider.
La neutralità dell’hosting provider è un principio giuridico, a livello comunitario, importantissimo che sancisce che l’hosting provider che si limita a fornire ai suoi utenti dello spazio dove caricare i loro contenuti, senza intervenire nella loro gestione e senza esercitare su questi un controllo (il c.d. hosting provider passivo), non può essere considerato responsabile degli illeciti commessi dai suoi utenti.
L’idea alla base di questo principio è che un hosting provider che offre, vende o affitta spazio sui propri server raggiungibile da Internet non può controllare in tempo reale tutti i contenuti caricati dalle sue decine, se non centinaia, di migliaia di utenti e, quindi, se dovesse essere considerato corresponsabile degli illeciti commessi attraverso questi contenuti – ad esempio il caricamento in Internet della copia pirata di un’opera protetta da copyright oppure di uno scritto diffamatorio – rischierebbe conseguenze civili e penali che non potrebbe ragionevolmente evitare.
Per questo l’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE stabilisce che l’hosting provider non è responsabile per questi illeciti fino a quando non gli vengono segnalati, e in tal caso solo se non provvede alla loro immediata rimozione.
Il principio della neutralità dell’hosting provider è stato fondamentale per lo sviluppo di Internet, in quanto ha dato agli hosting provider la serenità necessaria per espandere il proprio mercato, e con esso lo spazio disponibile in Internet perché le persone potessero creare i propri blog e siti; caricare e diffondere i propri testi, video, file multimediali; esprimere le proprie idee.
La posizione di Niantic
Niantic, quindi, ha rivendicato una posizione di hosting provider passivo nei confronti degli utenti di Pokémon GO. Niantic si limiterebbe a fornire ai giocatori gli strumenti e lo spazio per inserire dei contenuti online ma la responsabilità ultima di questi contenuti sarebbe in capo agli utenti stessi, in quanto Niantic non eserciterebbe alcun controllo preventivo su questi contenuti, né avrebbe un ruolo attivo nel loro inserimento.
La tesi, interessante, di Niantic è che lo sviluppatore di un videogioco deve essere, quando si arriva ai suoi contenuti online creati direttamente dagli utenti, considerato alla stregua di una società di hosting che si limiti a fornire spazio sui propri server perché un utente ci carichi, ad esempio, il proprio sito professionale o il proprio album delle vacanze.
Se si accettasse questa tesi ne conseguirebbe che in ogni videogioco che permette la creazione e il caricamento, sui suoi server ufficiali, di materiali di gioco – dalle skin di The Sims 4 alle mods di conversione totale di un The Elder Scrolls – la responsabilità degli illeciti eventualmente commessi con questi contenuti – dalla violazione del diritto d’autore su una foto trasformata in skin alla creazione di un NPC creato per dileggiare e diffamare una persona – dovrebbe considerarsi essere solo dei singoli utenti.
Personalmente, oltre a ritenere questa tesi difficilmente sostenibile, trovo che le conseguenze sarebbero sproporzionate a vantaggio degli sviluppatori e gestori di videogiochi.
Il soggetto danneggiato – l’autore dell’opera pirata o la persona diffamata per continuare con gli esempi fatti – potrebbe agire per il risarcimento solo contro il singolo utente creatore del contenuto illecito, il quale non ha guadagnato niente dalla sua creazione e probabilmente non ha nemmeno le risorse per sostenere un risarcimento, senza poter chiedere niente allo sviluppatore, il quale è economicamente più solido dei suoi utenti e, soprattutto, si arricchisce anche grazie ai contenuti creati dagli utenti; che per molti giochi costituiscono una fonte di pubblicità e di longevità commerciale del prodotto molto importante.
La tesi di D&M
D&M ha contestato la posizione di Niantic, asserendo che lo sviluppo e gestione di un videogioco non può paragonarsi alla attività di hosting provider. Laddove l’hosting provider si limita a mettere a disposizione dello “spazio su Internet”, lo sviluppatore/gestore di un videogioco online consente l’accesso a contenuti che, per quanto influenzati dall’attività degli utenti, sono sempre parte integrante della struttura dell’opera multimediale complessa (il videogioco appunto) di sua creazione e responsabilità. Struttura il cui accesso è anch’esso organizzato e gestito dallo sviluppatore/gestore.
Non può esserci compatibilità, secondo D&M, fra il ruolo e le attività di gestione di un videogioco, e dell’accesso ai contenuti dello stesso, e la mera e neutra messa a disposizione di spazio su dei server.
D&M si è anche opposta alla tesi per cui i contenuti identificanti i PokéStop – posizione, nome e fotografia – sarebbero inseriti all’interno del gioco direttamente dai giocatori, senza alcun controllo o attività di Niantic.
Diverse evidenze, infatti, mostrano che all’epoca dei fatti i PokéStop esistenti erano stati per la maggior parte creati partendo da strutture simili, i Portali, presi da un precedente videogioco online di Niantic, Ingress, e, quindi, inseriti nel gioco direttamente da Niantic.
Mentre i luoghi eleggibili quali nuovi PokéStop erano sottoposti a un doppio passaggio, dovendo prima essere accettati e implementati come Portali di Ingress e successivamente introdotti, sempre tramite azione di Niantic, quali PokéStop in Pokémon GO.
Solo successivamente, ormai in corso di causa, veniva introdotto un nuovo metodo per la creazione dei PokéStop, più diretta ma sempre sottoposta a forme di controllo gestite da Niantic. Attività incompatibili con la pretesa posizione di hosting provider passivo che Niantic vorrebbe assumere per sé.
Non solo la natura videoludica di Pokémon GO, quindi, ma anche le precise modalità di approvazione e inserimento nel gioco dei contenuti proposti dai giocatori avrebbero dovuto, secondo D&M, escludere la possibilità per la società di sviluppo di avvalersi della neutralità dell’hosting provider.
La decisione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha, in primo grado, dato ragione a D&M, non solo perché le attività di Niantic in relazione ai contenuti proposti dai giocatori presentano quei tratti di selezione e controllo incompatibili con il ruolo di hosting provider passivo, ma anche, e prima di tutto, perché trattasi di un videogioco.
Più precisamente, il Tribunale ha precisato come “NIANTIC INC. è titolare e sviluppatore dell’applicazione Pokèmon GO e svolge le attività di divulgazione, commercializzazione, catalogazione ed espansione dei contenuti del videogioco. Oltre allo sviluppo e implementazione dell’applicazione, la convenuta garantisce altresì agli utenti di raggiungere i contenuti multimediali, compiendo operazioni di organizzazione delle informazioni e di intervento diretto di aggiornamento e catalogazione delle stesse, come comprovato dalle campagne pubblicitarie e promozionali indette dalla convenuta e direttamente incidenti sui contenuti di Pokémon GO” e, più avanti nel testo della sentenza, “Ne consegue, quindi, che la responsabilità per la diffusione dei contenuti di Pokemon Go sia imputabile alla convenuta in primo luogo perché la stessa, quale sviluppatore del programma multimediale, consapevolmente ha acconsentito che soggetti terzi potessero apportare modifiche interattive al videogioco, accettando così il rischio del compimento di atti illeciti e, quindi, concorrendo colpevolmente con l’autore materiale di tali condotte quantomeno per omessa vigilanza” (enfasi mia).
Pertanto, secondo il Tribunale di Milano, Niantic deve considerarsi responsabile – o, meglio, corresponsabile – degli illeciti commessi attraverso i contenuti degli utenti a prescindere da una sua effettiva o meno attività di controllo (comunque presente nel caso in esame).
Questo perché, essendo lo sviluppatore di Pokémon GO, è responsabile dei suoi contenuti e questa responsabilità non viene meno nel momento in cui permette agli utenti di apportare modifiche a questi contenuti.
Contrariamente a quanto accade con un servizio di internet hosting, infatti, la libertà concessa agli utenti di un videogioco di modificarne i contenuti online non è necessaria per l’esistenza del servizio. Si tratta di una facoltà che lo sviluppatore può concedere o meno e se decide di concederla deve assumersi il rischio del compimento di atti illeciti e la relativa responsabilità, giacché il potere concesso ad altri di influire sui contenuti del proprio videogioco non solleva dall’obbligo di controllo dei contenuti stessi.
Riconosciute le ragioni di D&M, il Tribunale di Milano ha, di conseguenza, condannato Niantic a corrispondere un risarcimento per la violazione dell’opera di D&M. Risarcimento che, vista la difficoltà di quantificare l’effettivo danno subito da D&M o l’effettivo profitto generato per Niantic dal singolo PokéStop incriminato, è stato quantificato secondo il principio del prezzo del consenso, ovvero del prezzo che presumibilmente D&M avrebbe potuto chiedere per concedere lo sfruttamento della propria opera.
Conclusione
La sentenza esaminata stabilisce, a mio avviso, un principio interessante. L’autore di un videogioco, in questo caso lo studio di sviluppo Niantic, non può considerarsi irresponsabile degli illeciti eventualmente commessi dagli utenti attraverso il potere sui contenuti online del videogioco che l’autore gli ha concesso.
Si tratta di un principio dalle conseguenze nette e decise nei confronti degli autori/sviluppatori di tutti quei videogiochi, sempre più numerosi, che basano buona parte del proprio successo (e a volte la loro stessa ragione d’essere, come il recente Dreams per PS4) sui contenuti online generati dagli utenti e integrati nella struttura di gioco e che, senza un adeguato controllo di questi contenuti, potrebbero trovarsi a essere chiamati a rimborsare molteplici violazioni di diritti altrui.
Vedremo se Niantic proporrà appello contro questa decisione e, nel caso, se la Corte di Appello confermerà o ribalterà il ragionamento svolto dal Tribunale.
