Il Diritto all’Immagine

Cos’è il Diritto all’Immagine

Il Diritto all’Immagine è il diritto di una persona a veder tutelate le proprie sembianze, il proprio aspetto fisico nonché i modi di fare e d’essere che lo caratterizzano.
In breve il Diritto all’Immagine copre tutti quei segni (intesi in senso ampio) che distinguono un soggetto dagli altri.

Anche se non viene direttamente citato dalla Costituzione, il Diritto all’Immagine si considera ricompreso fra i diritti inviolabili dell’uomo tutelati dall’art. 2 Cost., in particolare trattasi di una declinazione del diritto alla riservatezza dell’individuo, il quale ha tutto il diritto a non veder divulgati ai terzi aspetti della propria personalità che intende tenere per sé.
Il Diritto all’Immagine, quindi, oltre a essere un diritto inviolabile è anche, al pari degli altri diritti inviolabili, uno dei cosiddetti diritti personalissimi, i quali attengono strettamente l’individuo e non possono essere da questo alienati; ovverosia ceduti definitivamente ad altri.

La tutela del Diritto all’Immagine

Il Diritto all’Immagine viene tutelato in diversi modi e da diverse fonti del diritto, principalmente dal Codice Civile e dalla Legge sul Diritto d’Autore, che lavorano in tandem a questo scopo.

Il Codice Civile, all’art. 10, stabilisce che quando l’immagine di qualcuno viene esposta o pubblicata (1) fuori dai casi consentiti dalla legge o (2) con pregiudizio al decoro o alla reputazione di quella persona allora questa (o il coniuge, i genitori o i figli) può chiedere all’autorità giudiziaria (il Tribunale) di far cessare l’abuso, nonché di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Le condizioni sopra indicate sono fra loro autonome. L’abuso dell’Immagine altrui sussiste sia che vi sia l’esposizione o pubblicazione non consentita, senza pregiudizio al decoro o alla reputazione, sia che vi sia pregiudizio nell’esposizione o pubblicazione dell’Immagine altrui consentita dalla legge.

I casi in cui è consentito pubblicare o esporre l’Immagine altrui sono regolati dalla Legge sul Diritto d’Autore, agli articoli 96 e 97.

L’art. 96 stabilisce quale regola generale il principio del consenso. Un individuo può acconsentire alla riproduzione, esposizione o messa in commercio del proprio “ritratto” (il termine è da intendersi comprensivo di tutti i segni distintivi dell’individuo elencati sopra). In assenza di questo consenso nessuna di queste azioni è possibile.

L’art. 97 introduce un’eccezione alla regola generale del consenso stabilendo che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Dei casi che rendono giustificata la riproduzione senza consenso dell’Immagine altrui, la giurisprudenza ha da tempo precisato che la notorietà dell’individuo non è condizione sufficiente ma deve accompagnarsi a un fatto, atto o evento di effettivo interesse pubblico. Insomma, la riproduzione di immagini della vita privata e quotidiana di una persona nota non può considerarsi consentita solo per la notorietà del soggetto rappresentato.

L’eccezione introdotta dall’art. 97 LdA, tuttavia, non supera il limite posto dal fatto che la riproduzione dell’immagine altrui non è lecita quando reca pregiudizio alla persona ritratta. Riprendendo in parte la formulazione dell’art. 10 c.c., infatti, l’art. 97 LdA precisa che “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”.
La salvaguardia dell’onore, della reputazione e del decoro della persona costituisce pertanto il confine invalicabile dell’uso dell’immagine altrui.

Nel caso avvenga la violazione del Diritto all’Immagine di qualcuno, questi può tutelarsi in diversi modi.
Oltre a procedere per chiedere l’inibitoria della condotta che costituisce violazione (ad es. la pubblicazione di una foto, la diffusione di un video, ecc.), come previsto dall’art. 10 c.c., è anche possibile utilizzare gli strumenti previsti dalla Legge d’Autore, agli art. 156 e seguenti, a tutela dei diritti da questa regolamentati.
Quindi, sempre con riguardo alle condotte in violazione il soggetto leso potrà agire, ad esempio, per il sequestro del materiale, la sua distruzione o per l’interruzione della rappresentazione (prendendo ad esempio che la lesione del Diritto all’Immagine sia attuato attraverso l’interpretazione, lesiva della sua dignità, del soggetto da parte di un attore).

Oltre all’interruzione della condotta lesiva, la tutela del Diritto all’Immagine passa anche attraverso la possibilità di ottenere dal soggetto agente che ha compiuto la violazione il risarcimento del danno subito, il quale può essere sia patrimoniale che non patrimoniale.

Il danno patrimoniale che si accompagna tipicamente alla violazione del Diritto all’Immagine è il mancato guadagno che il titolare del diritto avrebbe potuto realizzare dallo sfruttamento economico della propria immagine se questa non fosse stata illecitamente usata dal soggetto agente.
Un aspetto particolare di questo tipo di danno patrimoniale è che può essere richiesto anche nel caso in cui il titolare del diritto non avesse comunque intenzione di sfruttare economicamente la propria immagine, e quindi la violazione non ha effettivamente interferito con una attività economica in essere del titolare.
In questo caso trova applicazione, infatti, un principio tipico della disciplina del Diritto d’Autore (e presente anche nel Diritto Industriale) che possiamo definire “il prezzo del consenso“.
Poiché il diritto di riprodurre e/o commercializzare la propria immagine è liberamente cedibile, il soggetto la cui immagine viene riprodotta e/o commercializzata senza il proprio consenso può chiedere, a titolo di risarcimento del danno, la corresponsione di quanto gli sarebbe stato pagato in cambio del consenso alla riproduzione o della cessione del diritto di sfruttamento economico se l’autore della violazione l’avesse chiesto e ottenuto (da cui, appunto, “prezzo del consenso”).
Il prezzo del consenso è dovuto, e può essere richiesto, a prescindere da qualsiasi considerazione sul fatto che il titolare del diritto, se richiesto, avrebbe effettivamente dato il suo consenso in cambio di un pagamento, o se invece lo avrebbe concesso gratuitamente oppure non lo avrebbe concesso affatto, per questo si dice che prescinde dall’eventuale intenzione del titolare di sfruttare o meno economicamente la propria immagine.
Solitamente per calcolare il “prezzo del consenso” si fa riferimento a valori di mercato, precedenti e, quando possibile, tariffari e listini predisposti da associazioni di categoria.
Nel caso, invece, in cui il titolare avesse intenzione di sfruttare, o stesse effettivamente sfruttando, economicamente la propria immagine, può chiedere il risarcimento del danno per mancato guadagno, ovverosia il risarcimento del profitto che avrebbe ragionevolmente ottenuto ma che è stato invece “dirottato” dall’attività del soggetto agente, e che può ben superare il semplice prezzo del consenso o della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine.

Il danno non patrimoniale è l’insieme di tutti i danni sofferti dal titolare del Diritto all’Immagine a causa della violazione del proprio diritto che, però, non hanno un immediata ricaduta economica. Può trattarsi di malessere psicologico, isolamento sociale, perdita di reputazione ecc.
Tutti questi pregiudizi subiti dal titolare vengono quantificati dal Giudice chiamato a decidere del risarcimento seguendo criteri e principi fissati dalla giurisprudenza.

Infine, la tutela offerta al titolare del Diritto all’Immagine per la violazione dello stesso può essere anche di carattere penale. Infatti, l’utilizzo o diffusione senza consenso dell’Immagine altrui può configurare il reato di trattamento illecito di dati personali e anche quello di diffamazione quando detto utilizzo o diffusione lede la reputazione e il decoro del titolare.

Il Consenso e la Cessione

Abbiamo già introdotto i concetti di consenso alla riproduzione o comunque utilizzo dell’Immagine di un soggetto e quello di cessione del diritto di sfruttamento economico.
I due concetti sono quasi ma non completamente sovrapponibili e si può dire che il secondo discende gerarchicamente dal primo.

Il consenso è la condizione necessaria, al di là dell’eccezione di cui all’art. 97 LdA, perché qualcuno possa utilizzare legittimamente l’Immagine altrui e deve essere quindi sempre presente alla base di qualsiasi rapporto fra soggetti in cui uno di questi utilizza l’Immagine dell’altro.

La cessione del diritto di sfruttamento economico dell’Immagine è uno dei rapporti, e forse il più rilevante, che può nascere dal consenso all’utilizzo.

Il consenso deve essere caratterizzato da precisi limiti, oggettivi e soggettivi.
I limiti oggettivi precisano le circostanze di tempo, di luogo e di finalità per cui il consenso all’utilizzo dell’immagine viene prestato.
I limiti soggettivi precisano il soggetto e/o soggetti in favore dei quali il consenso viene prestato.

Il consenso, quindi, non può essere “generalizzato a favore di tutti, per ogni fine e senza scadenza”, ma manovrando su queste variabili può comunque andare dal molto circoscritto al molto ampio.
Un soggetto, ad esempio, potrebbe prestare il proprio consenso a un museo per l’esposizione un proprio ritratto fotografico a scopo didattico, escludendo in questo modo rappresentazioni audiovisive o sceniche e delimitando la concessione a quel preciso istituto e non ad altri.
Oppure potrebbe prestare il proprio consenso a tutti per la riproduzione di uno specifico ritratto (una proprio foto ad esempio) per scopi unicamente non commerciali e senza fini di lucro.
Il consenso potrebbe essere concesso senza limiti di tempo o per un periodo limitato.

La cessione del diritto di sfruttamento economico dell’Immagine avviene quando il consenso del soggetto titolare del diritto viene dato allo scopo di permettere a un altro soggetto di riprodurre, commercializzare o comunque sfruttare a scopo di lucro la sua Immagine, solitamente un soggetto che al contrario del titolare ha i mezzi e/o la professionalità per trarre un profitto dall’Immagine, ed è solitamente un consenso a titolo oneroso, ovverosia il diritto di sfruttamento dell’Immagine viene ceduto in cambio di un compenso che può assumere diverse forme.
Può trattarsi di un pagamento una tantum (ad esempio il compenso ricevuto da un/a modello/a per posare in una pubblicità) o può trattarsi di una royalty, una piccola percentuale del profitto che il soggetto cui viene ceduto il diritto ottiene dallo sfruttamento economico dell’Immagine (ad esempio la royalty riscossa annualmente dalla celebrità che consente all’associazione del suo volto a un prodotto). Oppure può trattarsi di un misto delle due, o di qualche altra utilità per il soggetto titolare del Diritto all’Immagine.

La cessione del diritto di sfruttamento economico dell’Immagine è solitamente racchiuso in accordo scritto, un contratto, anche complesso che spesso deve tenere conto di decine di possibilità e opzioni, motivo per cui è consigliabile affidarsi a degli esperti per la sua redazione.

Un ultimo aspetto da considerare, a conclusione di questo excursus sul Diritto all’Immagine, è che trattandosi, come già detto, di un diritto inviolabile e personalissimo il consenso prestato, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, può essere ritirato in qualsiasi momento, anche se era stato prestato allo scopo di realizzare una cessione del diritto di sfruttamento economico.
Questo significa che il soggetto che si è accordato con alcuno per consentire, ad esempio, la commercializzazione del suo ritratto, può liberamente ritirare il consenso alla commercializzazione, impedendo al soggetto cessionario di proseguire questa attività.
Il soggetto cessionario, in una eventualità del genere, non potrà opporsi alla decisione del titolare del diritto e, quindi, ottenere di proseguire con la commercializzazione, ma avrà, ovviamente, diritto a essere risarcito di quanto pagato per l’ottenimento del consenso e delle spese sostenute e potrà esercitare ogni altro diritto previsto a suo favore in caso di inadempimento del contratto di cessione.

Un ulteriore motivo, questo, per assicurarsi l’assistenza di un professionista ogni qual volta si intende ottenere da altri o cedere il proprio diritto di sfruttamento economico dell’Immagine.

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