Premesse
Il Diritto d’Autore è quel ramo del diritto che si occupa della tutela, giustappunto, dei diritti riconosciuti all’Autore, inteso quale autore di un’Opera.
Autore: colui che, attraverso la propria attività intellettuale, crea un’opera
Opera: prodotto dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
Carattere creativo: requisito che si ritiene presente
quando dall’Opera traspare il carattere individuale
dell’attività intellettuale dell’Autore,
che la differenzia dall’attività
di altri autori
Lo scopo principale del Diritto d’Autore è tutelare gli sforzi, personali ed economici, profusi dall’Autore nella creazione dell’Opera, impedendo che altri possano appropriarsene o possano ostacolarlo nel cercare di ottenere remunerazione dall’Opera.
Lo scopo derivato del Diritto d’Autore è di garantire l’afflusso di opere nuove nella società e, quindi, l’avanzamento culturale della comunità. Garantendo gli interessi degli Autori li si incoraggia a produrre invece di rinunciare all’attività creativa, per timore di vedersi plagiare o sfruttare la propria Opera da parte di altri senza poter ottenere una adeguata remunerazione.
Sempre per garantire l’avanzamento culturale della società, il Diritto d’Autore incontra dei limiti, soprattutto temporali, per quanto riguarda i diritti economici concessi all’Autore. In tutto il mondo, infatti, questi diritti decadono dopo un certo periodo (in Italia 70 anni dopo la morte dell’Autore) considerato equo per permettere all’Autore e ai suoi eredi di sfruttare economicamente l’Opera prima che questa entri nell’insieme delle Opere di pubblico dominio.
Il senso di far rientrare le Opere nel pubblico dominio, sottraendole all’arbitrio dei loro Autori e degli eredi di questi, è permettere la ripresa e la rielaborazione libera delle Opere da parte di nuovi Autori (che a loro volta saranno tutelati per le Opere così realizzate) con la consapevolezza che il progresso artistico e culturale di una società passa attraverso la costante rielaborazione del passato.
I diritti dell’Autore
Quali sono, quindi, i diritti che il Diritto d’Autore riconosce agli Autori? Il primo diritto storicamente associato al Diritto d’Autore, come si deduce dal termine inglese copyright, è il diritto di copia. L’Autore dell’Opera è l’unico che ha diritto ad autorizzare la produzione e commercializzazione di copie della sua opera. Questo è il primo dei diritti che possiamo definire diritti economici connessi al Diritto d’Autore.
I diritti economici complessivamente intesi sono tutti quei diritti che riguardano lo sfruttamento economico diretto o indiretto dell’Opera. Lo sfruttamento diretto è incentrato sul diritto di riprodurre e commercializzare l’opera stessa, tramite vendita, rappresentazione o noleggio della stessa, mentre lo sfruttamento indiretto prevede la possibilità di creare opere derivate (quale un adattamento teatrale di un libro, ad esempio) dall’Opera oppure di sfruttarne elementi per i più vari scopi commerciali (ad esempio una pubblicità che ha come protagonista un personaggio di fantasia oppure un prodotto il cui design rimanda a un’Opera).
Nel momento in cui da un’Opera viene creata un’opera derivata (fosse anche solo una traduzione in altra lingua), quest’ultima diventa un’Opera a sua volta, tutelata dal Diritto d’Autore e autonoma rispetto all’Opera originale se non che, appunto, la sua creazione deve essere stata autorizzata dall’Autore dell’Opera originaria il quale, solitamente, la concede dietro compenso economico.
Questo compenso, come tutti i compensi derivanti dallo sfruttamento dell’Opera, può assumere diverse forme (pagamenti una tantum, royalties sulle vendite, pagamenti fissi periodici ecc.) che a volte sono predeterminate dalla legge, soprattutto con riferimento ad alcuni tipi di Opera e di commercializzazione di queste, e che nel resto dei casi sono liberamente determinabili dalle parti.
L’Autore può anche scegliere di spogliarsi completamente dei diritti economici di un’Opera a favore di un altro soggetto, per sempre o per un periodo limitato, gratuitamente o dietro compenso. Un esempio classico è il contratto di edizione nel campo della narrativa, con il quale l’Autore di un romanzo cede tutti i diritti economici di questo a un Editore, il quale ha i mezzi per riprodurre e vendere l’Opera, in cambio solitamente di una somma fissa e una percentuale sulle vendite.
Oltre ai diritti economici ci sono i diritti morali che attengono al rapporto autoriale fra l’Opera e il suo Autore e all’onore e dignità di quest’ultimo. Questi diritti, al contrario di quelli economici, non hanno scadenza e l’Autore non può rinunciarci, questo perché, tutelando la personalità stessa dell’Autore, rientrano fra i diritti fondamentali, superiori alle altre categorie di diritti.
I diritti morali dell’Autore sono, soprattutto, il diritto a essere sempre riconosciuto e accreditato quale autore dell’Opera e il diritto a opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’Opera, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Alla morte dell’Autore la possibilità di far valere questi diritti passa ai suoi eredi.
L’effettivo potere dell’Autore
Il Diritto d’Autore, come detto, ha lo scopo di proteggere l’Autore sia moralmente che economicamente, e con riguardo a questo ultimo aspetto ha lo scopo, importantissimo, di garantire all’Autore la possibilità di far fruttare le proprie Opere e ottenere la giusta remunerazione per il proprio sforzo creativo e per i capitali eventualmente impiegati nel processo creativo.
Al fine di ottenere questo risultato la legge pone l’Autore in controllo del processo di sfruttamento economico dell’Opera e in alcuni casi, addirittura, sovrascrive la sua volontà, imponendo che determinate cessioni di diritti economici non possano avvenire senza avere come contropartita determinate compensazioni per l’Autore.
Tuttavia, tutto questo impegno serve a ovviare alla triste verità che, nel mondo reale, l’Autore spesso ha poco o per niente potere nei confronti degli altri soggetti economici coi quali deve relazionarsi. Infatti l’Autore solitamente non ha i mezzi per poter commercializzare da sé la propria Opera e in alcuni casi, si pensi alla realizzazione di un film, non ha nemmeno i mezzi per produrre da sé l’Opera.
L’Autore è, quindi, fortemente, a volte totalmente, dipendente da altri soggetti – Editori, Produttori, Distributori – sia per poter ottenere un qualsiasi ritorno economico dal proprio processo creativo sia, alle volte, per portarlo a compimento. Ne consegue che nei rapporti con Editori, Distributori, Produttori ecc. l’Autore è la parte debole che viene spinta dalla necessità di ottenere un ritorno economico a cedere più diritti sull’Opera di quelli che vorrebbe, in cambio di remunerazioni inferiori rispetto a quelle che desidererebbe.
Per questo la fase contrattuale che precede la riproduzione e commercializzazione dell’opera, e in alcuni casi la sua creazione, è importantissima e l’Autore non dovrebbe affrontarla da sola ma con l’ausilio di professionisti – quali Agenti, Legali ecc. – che lo aiutino a ottenere condizioni contrattuali migliori di quelle che potrebbe ottenere in un rapporto diretto con chi si farà carico dello sfruttamento dell’Opera e, quindi, è spinto a ottenerne il massimo beneficio per sé, anche a scapito dell’Autore.
Va anche detto che oggigiorno, fortunatamente, i canali di riproduzione e commercializzazione delle opere sono grandemente aumentati. La rivoluzione digitale ha stravolto i paradigmi dell’industria culturale consentendo a nuovi ecosistemi di nascere e svilupparsi, alternativi alla distribuzione tradizionale. Un Autore, quindi, può scegliere ad esempio di auto-prodursi, mantenendo un maggior controllo sulla propria opera. Tuttavia, anche in questi nuovi ambiti è consigliabile farsi assistere da professionisti, sia per individuare le soluzioni migliori, sia per evitare le trappole che, comunque, attendono l’Autore anche in questi nuovi ambienti e che sono più recenti e meno immediatamente distinguibili rispetto a quelle presenti nell’industria culturale tradizionale.

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